Sulla ratio dell’elezione dei componenti del C.S.M. e sulla ineludibilità sillogistica del sorteggio quale vincolante e necessitata conseguenza razionale della separazione delle carriere

Sull'elezione dei componenti del C.S.M. e sul sorteggio quale conseguenza logica della sua duplicazione a seguito della separazione delle carriere

 

Desideriamo condividere una riflessione stimolata e maturata da un approfondimento di studio del nostro Segretario, Avv. Raffaele Piccirillo, durante la consultazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale sul ruolo del C.S.M. e sulla esatta e compiuta esegesi dell’elezione dei suoi componenti siccome disciplinata dalla vigente formulazione testuale dell’art. 104 Cost..

 

Orbene, se da un lato è pacifico che il C.S.M. sia ivi profilato come organo di sicura rilevanza costituzionale di alta amministrazione posto a presidio di garanzia (e non di “autogoverno”, lemma da usare, per la Consulta, solo in senso figurato e non stricto jure) della autonomia e della indipendenza della magistratura, appare, dall’altro, davvero di sorprendente e tranciante attitudine dirimente sulla seconda questione (i.e.: il significato costituzionale della elezione dei suoi componenti) un non troppo risalente arresto della Corte Costituzionale: la sentenza n. 87 del 7 Maggio 1982 (ud. pubbl. del 24 Marzo 1982), depositata addì 10 Maggio 1982 e pubblicata in G.U. n. 137 del 20 Maggio 1982, che riteniamo costituisca spunto proficuo di analisi in tema.

 

Invero, con tale lucido e penetrante pronunciamento, il Giudice delle leggi, nell’affrontare la questione del “principio di rappresentatività” della elezione dei membri del C.S.M., affermava – così escludendone la natura politica, com’è noto e di serena comprensibilità – che la ratio essendi dell’elezione (che la riforma costituzionale intende sostituire con il sorteggio, peraltro già accolto in Costituzione all’art. 135 e altrove in normazione ordinaria) va rinvenuta nella necessità che, pur non essendo i consiglieri superiori, appunto, dei rappresentanti del corpo magistratuale, il C.S.M., nell’adottare le proprie decisioni, possa tener conto delle caratteristiche proprie di ciascuna delle due categorie-funzioni, in cui si articola la magistratura: “[…] e ciò [richiamando altra decisione del 1971] per soddisfare l'”esigenza che all’esercizio dei delicati compiti inerenti al governo della magistratura contribuiscano le diverse esperienze di cui le singole categorie sono portatrici […]”; inoltre “La circostanza che il Consiglio sia stato concepito a garanzia dell’indipendenza di tutta la magistratura, senza che i suoi componenti magistrati possano considerarsi come veri e propri rappresentanti delle categorie di appartenenza, non toglie infatti che le deliberazioni spettanti a tale collegio riguardino – in molteplici occasioni – caratteristiche e situazioni proprie delle singole partizioni dell'”ordine” in questione”.

 

È allora fisiologico, stante l’attuale e quasi secolare architettura ordinamentale, che un unico corpo per le sue precipue due distinte anime, quella requirente e la giudicante, abbisogni, dunque, che ciascuna di queste abbia in esso una voce alla stregua della propria ontologica diversità dall’altra.

 

Ebbene, al netto della incontroversa distinzione delle categorie-funzioni già riconosciuta e ravvisata in pieno regime processuale inquisitorio (era il 1982) e valorizzata d’altronde dall’art. 107, co. 3 e 4, Cost., illumina e diviene tranciante la seguente ricaduta logica ineludibile: che si sposi o non l’idea-assioma della separazione delle carriere (ma, è ovvio, soprattutto nel primo caso, che non pare del resto costituire il focus tematico prominente delle doglianze del “No”, incentrate come sono soprattutto sulla punctum dolens della estrazione a sorte dei membri dei C.S.M.), il sorteggio non pare affatto possa essere ridimensionato e screditato a una mera, cieca e indiscriminata, forma di rimozione delle voci interne della magistratura, ma diviene il precipitato sillogistico incontenibile della bipartizione del C.S.M. conseguente alla separazione delle carriere.

 

Infatti, una volta allocate in due diversi “corpi” le due distinte “anime” basilari della magistratura (come distinte già sono ontologicamente, per dettame costituzionale), la elezione dei componenti del C.S.M. non sembra avere più ragion d’essere (quella, appunto succitata, che il C.S.M. possa tener conto, nelle proprie decisioni, delle distintive caratteristiche – non certo ideologico-politiche, ovviamente, ma strutturali, tecnico-giuridiche e amministrative – delle diverse categorie): ciò implicherebbe, quale unica logica alternativa all’opzione elettorale, proprio il sorteggio, strumento aristotelico di storica affermazione di uguaglianza sostanziale fra pari per conoscenze, competenze e requisiti “rafforzativi” di legittimazione passiva di legge (quali, per esempio, quello di aver maturato almeno dodici anni di anzianità, ex art. 24, co. 2, lett. b) della legge istitutiva del C.S.M., n. 195/1958 e ss.mm.ii., tuttora vigente e non affatto incompatibile con l’assetto costituzionale prospettato in riforma).

 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Napoli-Nord

 

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